A.N.Co.Re.

Presentazione

Il Counseling ha una funzione di primo piano nella società moderna e si propone come una nuova cultura dell’aiuto con la finalità di rispondere ai bisogni relazionali emergenti.

Il Counselor è un agevolatore della comunicazione relazionale , un esperto delle interazioni intra ed interpersonali.

Il Counselor s’impegna a diffondere le abilità di counseling, consapevole dell’importanza centrale di un “saper essere” nella relazione come capacità trasversale di ogni professione.


Principi generali

Il presente codice contiene principi e regole che il Counselor iscritto al Registro Italiano  di ANCORE si impegna ad accettare e rispettare nell’esercizio della professione;

Le competenze del Counselor sono costituite dall’iter formativo e dall’aggiornamento  professionale permanente così come previsto dai Regolamenti Interni dell’Associazione;

Il Counselor si impegna ad accettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Interno, Il Regolamento Disciplinare nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico;

Il Counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia;

ANCORE riconosce come fondamentali i principi della libertà, dell’auto-determinazione, del rispetto della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono le priorità e ne fanno fondamento del loro operato.


Il Codice Deontologico, oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale ANCORE, rappresenta, per ogni socio, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.


Art. 1 – Accettazione

Il Counselor Relazionale, in qualità di socio iscritto nel Registro Professionale  A.N.Co.RE, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Interno, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata  a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

L’inosservanza delle norme così come ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione e del pari ogni violazione non colposa della Legge penale, salva ogni valutazione sul fatto, potranno costituire violazione del presente Codice e comportare sanzioni disciplinari.


Art. 2 – Definizione di Counseling Relazionale

Il Counseling relazionale è costituito dal rapporto interattivo tra Counselor e Cliente, affinchè quest’ultimo riesca a potenziare le proprie risorse e a creare le condizioni relazionali e ambientali che contribuiscono al suo benessere.

Il Counselor Relazionale, che è un esperto multidisciplinare e della comunicazione , accompagna il Cliente lungo un percorso che hanno deciso insieme per la soluzione di un problema pratico e specifico.

Affronta principalmente problemi personali concreti, emotivamente significativi, ma non patologici, connessi alle aree: della comunicazione, delle relazioni interpersonali, dell’orientamento scolastico, professionale e dell'area decisionale.

Favorisce la presa di coscienza dei meccanismi che spesso spingono a comportamenti ripetitivi negativi, processi di autobloccaggio, esitazione e conflitto; mira soprattutto a far sperimentare al cliente nuove soluzioni pratiche.


Art. 3 – Diritti e doveri

Il Counselor Relazionale fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della responsabilità e della competenza.

L’attitudine del Counselor si basa sul rispetto per i diritti umani e sull’accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.

Il Counselor considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità.


Art. 4 - Competenza e professionalità

Il Counselor è responsabile dei propri atti professionali. E’ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Il Counselor Relazionale è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento professionale permanente ed il ricorso alla supervisione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.

Costituisce illecito deontologico sfruttare il Cliente da un punto di vista finanziario,sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.


Art. 5 – Rapporti con il Cliente

Il Counselor Relazionale è un esperto della relazione e si propone come facilitatore nella risoluzione di problemi relazionali intra ed interpersonali, intra ed interorganizzativi.

Il Counselor fornisce al Cliente informazioni adeguate sui confini deontologici della sua professione, le finalità, gli assunti teorici e metodologici.

Il Counselor concorda con il Cliente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico; ne favorisce l’autonomia, rispettando la sua capacità di prendere decisioni e di operare cambiamenti. In ogni contesto professionale, il Counselor deve adoperarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta del cliente circa il professionista a cui rivolgersi.

Il Counselor si impegna a salvaguardare, in occasione e in ragione della prestazione professionale, l’integrità psicofisica del suo Cliente, dovendosi astenere da ogni attività che possa allo stesso produrre danno o pericolo. È professionalmente scorretta la prestazione di counseling con persone con cui si abbia un rapporto di parentela diretta o che implichi una relazione affettiva o sessuale.


Art. 6 - Riservatezza

Il Counselor  garantisce  al Cliente la piena libertà di concedere, di rifiutare o di ritirare il consenso alla diffusione in forma anonima del percorso realizzato.

Il Counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.

Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Il Counselor  è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa condurre ad un' identificazione soggettiva del Cliente.


Art. 7 - Segreto professionale

Il Counselor è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa.

La morte del Cliente non esime dall’obbligo del segreto professionale.

Nell’attività di counseling di gruppo, il Counselor, fin dalla  fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Il Counselor che si trovi ad operare in contesti aziendali, di comunità o comunque di gruppo è tenuto a richiedere,  il rispetto del segreto da parte di tutti i partecipanti.

Il Counselor ha il dovere di mantenere il segreto professionale anche nei confronti di un minore.


Art. 8 -  Deroga al segreto professionale

La rivelazione del segreto professionale da parte del Counselor è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di obbligo di testimonianza il Counselor limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.

La rivelazione del segreto professionale è consentita, negli altri casi, solo previo consenso del cliente, evitando che ciò possa comunque violare la riservatezza di altri.

Il Counselor ha il dovere di informare chi svolge la patria potestà, o l’Autorità competente, laddove venga a conoscenza che il cliente minorenne si trovi o possa trovarsi in situazione di pericolo e/o possa subir danno alla sua integrità fisica o psichica.


Art. 9 -  Rapporti con i colleghi

I rapporti tra i Counselor devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza, della corresponsabilità e dell’armonia.

Il Counselor promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. Si impegna a comunicare alla comunità professionale i progressi delle sue conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche. 
Può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche competenze.


E’ eticamente e deontologicamente corretto informare il Collegio dei Probiviri di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione.


Art. 10 -Sanzioni

I soci che non osserveranno i principi e le norme del presente Codice incorreranno nelle sanzioni previste dal regolamento disciplinare, che è parte integrante del Codice Deontologico, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Disciplinare.



REGOLAMENTO DISCIPLINARE ANCORE


Art. 1  Provvedimenti disciplinari

Il Counselor Relazionale che nella propria professione compia azioni difformi dai principi del Codice Deontologico  è sottoposto a provvedimento disciplinare.


Art. 2  Competenza disciplinare

Il Collegio dei Probiviri, come enunciato dall’art. 7 dello Statuto  è l’organo competente  a deliberare per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. E’ tenuto a riferire all’Assemblea Soci e al Consiglio Direttivo Nazionale. Il giudizio è inappellabile.


Art. 3  Procedura

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:

a)    raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell’interessato

   ascoltare l’interessato o il legale da lui nominato


Art. 4  Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari possono essere:

a)    avvertimento

b)    censura

c)    sospensione

d)    radiazione


Art. 5  Avvertimento e Censura

Comportano avvertimento o censura:

a)    comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione

b)    comportamenti deontologicamente scorretti


Art. 6  Sospensione

Comportano  sospensione temporanea:

a)    comportamenti sanzionati da disposizioni di legge

b)    interdizione temporanea dai pubblici uffici

c)    provvedimenti di rinvio a giudizio


Art. 7  Radiazione dal Registro Counselor Relazionali

Comportano radiazione:

a)    comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione

b)    comportamenti professionali gravemente scorretti

c)    interdizione dai pubblici uffici

d)    condanna per reato

e)    patteggiamento della pena

f)     incapacità di intendere e volere


Art. 8  Reiscrizione

Il professionista radiato dal Registro dei Counselor Relazionali può esservi reiscritto, venute meno le cause della radiazione e trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal Collegio dei Probiviri.


Art. 9  Prescrizione

L’azione disciplinare, esclusa la radiazione, è soggetta ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente, calcolati dal momento dell’avvenuta conoscenza dei fatti da parte del Collegio dei Probiviri.


Delibera del Consiglio Direttivo del 28/06/2010
Ratifica dell’Assemblea Soci del  26/03/2011
Delibera del Consiglio Direttivo del 23/02/2012
Ratifica dell'Assemblea Soci del 24/04/2012

Gratitudine



“Amo la vita e la vita per gratitudine ama me”


Marco Sacchi

Codice Deontologico di A.N.Co.Re

Associazione Nazionale Counselor Relazionali

L’Evoluzionario